Certificato dei carichi pendenti
INFORMAZIONI GENERALI |
Certificato dei carichi pendenti: riporta l’indicazione di eventuali procedimenti
penali in corso, nei quali il richiedente abbia assunto la qualità di imputato, come
previsto dall'art. 27 D.P.R. 313/2002 - Testo Unico sul Casellario.
Si ricorda che tutti i certificati del casellario giudiziale hanno validità di sei mesi
dalla data del rilascio.
Ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 i fatti e le qualità personali oggetto del certificato
carichi pendenti possono essere autocertificati dall'interessato in sostituzione del certificato
emesso dall'ufficio Locale del Casellario Giudiziale. Vi invitiamo a consultare la scheda relativa
all'autocertificazione per verificare se sussistono le condizioni per ricorrere all'autocertificazione.
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A CHI RIVOLGERSI |
Il certificato dei carichi pendenti va richiesto esclusivamente al Casellario della Procura
della Repubblica del luogo di residenza.
Ufficio Locale del Casellario Giudiziale
Se il richiedente è minorenne il certificato è rilasciato dalla Procura della Repubblica presso
il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila.
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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA |
Tutti i certificati si richiedono compilando una domanda in carta libera, indirizzata alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale - Ufficio Locale del Casellario Giudiziale; alla domanda
dovranno essere allegati la fotocopia del documento d'identità non scaduto del richiedente e le marche
da bollo necessarie.
per i certificati dei carichi pendenti:
- 1 marca da bollo da 7,08 euro per le richieste urgenti, con ritiro del certificato in giornata;
- 1 marca da bollo da 3,54 euro se il ritiro avviene dopo le ore 12,00 del giorno (giorno lavorativo) successivo alla richiesta.
E' anche possibile richiedere online il rilascio del certificato non urgente.
Per uso adozione non è richiesta alcuna marca da bollo.
La richiesta può essere consegnata da persona delegata dall’interessato,
il quale dovrà comunque firmare personalmente l’istanza e l’atto di delega, come previsto dai modelli
predisposti.
Se la richiesta viene inoltrata per posta occorrono, oltre alle marche da bollo:
- fotocopia di documento di identità non scaduto;
- busta già affrancata e riportante l’indirizzo del richiedente, che l’ufficio utilizzerà per la spedizione di quanto richiesto.
Per gli interdetti, la domanda può essere presentata dal tutore che deve esibire il decreto di nomina.
La persona detenuta o inserita in una comunità terapeutica può inoltrare la richiesta
per posta o tramite un delegato; in mancanza del documento dell’interessato la domanda dovrà essere
presentata con le formalità indicate nella circolare 3/03 Cas lett. C.
I cittadini non appartenenti all’Unione Europea devono esibire
il permesso di soggiorno non scaduto, con copia delle ricevute, qualora
ne sia stato richiesto il rinnovo.
L’ufficio è esentato da ogni responsabilità per le false dichiarazioni rese
dagli interessati o da terzi (art. 73 D.P.R. 445/2000).
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TERMINI PER IL RILASCIO |
- Certificato carichi pendenti urgente: Rilascio nello stesso giorno della richiesta
- Certificato carichi pendenti non urgente, richiesto sia online che allo sportello:
Rilascio dopo le ore 12,00 del giorno (giorno lavorativo) successivo a quello della richiesta.
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MODULI |
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