Autocertificazioni
INFORMAZIONI GENERALI |
L’autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta a tutti i cittadini di presentare,
in sostituzione dei tradizionali certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni,
dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dall’interessato.
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QUANDO PUO’ ESSERE UTILIZZATA |
Le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate alle amministrazioni pubbliche,
intendendo con ciò tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti di diritto pubblico e
le imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità.
Le dichiarazioni sostitutive non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati, salvo
accordo fra le parti, o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.
Non è possibile sostituire con autocertificazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine,
di conformità CE, di marchi o brevetti, salvo diverse disposizioni della normativa di settore
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CHI PUO’ AVVALERSI DELL'AUTOCERTIFICAZIONE |
Possono fare l’autocertificazione:
- i cittadini italiani
- i cittadini dell’Unione Europea
- i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane
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CHE COSA SI PUO’ AUTOCERTIFICARE |
Il D.P.R. 445/2000 prevede due tipi di dichiarazioni sostitutive
- La dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000)
- La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000)
La dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000)
Consente all'interessato di comprovare mediante dichiarazione sottoscritta i seguenti stati,
qualità personali e fatti:
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni;
- appartenenza ad ordini professionali;
- titoli di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- reddito o situazione economica anche ai fini delle concessioni dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con indicazione dell'ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000)
Tutti gli stati, fatti e qualità personali non espressamente previsti nell’elenco sopraindicato,
possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà.
Il dichiarante può rendere anche dichiarazioni nell'interesse proprio ma riguardanti stati,
qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
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DICHIARAZIONI NON VERITIERE |
Le amministrazioni che ricevono le dichiarazioni sostitutive sono tenute ad effettuare idonei
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.
Rilasciare dichiarazioni non vere, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal
D.P.R. 445/2000 è punito secondo il codice penale e le leggi speciali in materia (art.76 D.P.R. 445/2000).
L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 445/2000 qualora emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
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VALIDITA’ DELL'AUTOCERTIFICAZIONE |
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa
validità temporale prevista per le certificazioni che sostituiscono.
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MODULI |
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