Visura delle iscrizioni
INFORMAZIONI GENERALI |
Visura delle iscrizioni: chiunque può richiedere di conoscere,
senza motivare la richiesta, tutte le iscrizioni a proprio carico, comprese quelle
di cui non è fatta menzione nel certificato generale/penale/civile. -
art. 33 D.P.R. 313/2002 - Testo Unico sul Casellario.
La visura non ha valore di certificazione e non comporta il pagamento di alcun diritto.
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A CHI RIVOLGERSI |
I certificati del Casellario Giudiziale (generale, penale, civile, visura, sanzioni amministrative)
possono essere richiesti a qualsiasi Ufficio Locale del Casellario presso le
Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza del richiedente.
A Vasto l'ufficio locale del Casellario Giudiziale si trova presso il Palazzo di Giustizia.
Ufficio Locale del Casellario Giudiziale
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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA |
La visura delle iscrizioni del Casellario Giudiziale può essere effettuata compilando
l'apposita domanda in carta libera, indirizzata alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale -Ufficio Locale del Casellario Giudiziale; dovrà essere allegata la
fotocopia del documento d'identità non scaduto del richiedente.
La richiesta di visura può essere consegnata da persona delegata dall'interessato, il
quale dovrà comunque firmare personalmente l'istanza e l'atto di delega, come previsto dal
modello predisposto.
Se la richiesta viene inoltrata per posta occorre allegare:
- fotocopia di documento di identità non scaduto
- busta preaffrancata riportante l'indirizzo del richiedente, che l'ufficio utilizzerà per la spedizione di quanto richiesto
Per i minorenni, la domanda può essere presentata dal genitore esercente la patria potestà e,
per gli interdetti, dal tutore che deve esibire il decreto di nomina.
La persona detenuta o inserita in una comunità terapeutica può inoltrare
la richiesta per posta o tramite un delegato; in mancanza del documento
dell'interessato la domanda dovrà essere presentata con le formalità
indicate nella circolare 3/03 Cas lett. C.
I cittadini non appartenenti all'Unione Europea devono esibire il
permesso di soggiorno non scaduto,
con copia delle ricevute, qualora ne sia stato richiesto il rinnovo.
L'ufficio è esentato da ogni responsabilità per le false dichiarazioni rese dagli interessati
o da terzi (art. 73 D.P.R. 445/2000).
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TERMINI PER IL RILASCIO |
Rilascio nello stesso giorno della richiesta
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MODULI |
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