INFORMAZIONI GENERALI |
La legalizzazione può essere ordinaria o con apostille, in base alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, che ha stabilito una procedura semplificata per la legalizzazione degli atti pubblici in Paesi diversi da quelli in cui gli atti sono stati emanati.
Gli atti pubblici che devono essere presentati in un Paese straniero firmatario della predetta Convenzione, vengono autenticati, tramite l’apposizione di una particolare attestazione, detta apostille, che, in base all’art. 3, attesta la veridicità della firma,
la qualità in cui il firmatario dell’atto ha agito o, se il caso lo richiede, l’identificazione del contrassegno o del timbro da cui tale atto è segnato.
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